Riflessioni sui possibili scenari di incostituzionalità del Codice Rosso del nostro socio Pierfrancesco Impedovo, processual-penalista e criminologo.

La particolare vicenda processuale di Alex Pompa, il 22enne che il 30 aprile 2020 a Collegno (Torino) uccise a coltellate il padre nel corso dell’ennesima lite di quest’ultimo con la madre, potrebbe innescare un cambiamento nel trattamento sanzionatorio previsto dal “codice rosso” in alcune circostanze specifiche; vediamo quali.

In primo grado Alex era stato assolto perché «il fatto non costituisce reato», agì per legittima difesa. Secondo i giudici aveva dovuto scegliere «se vivere o morire».

In appello il pg Alessandro Aghemo ha ribadito la richiesta che già la pubblica accusa aveva formulato in primo grado: condanna a 14 anni di reclusione, sottolineando che si tratta del minimo possibile. 

Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d’Appello ha di fatto ribaltato il verdetto di primo grado, emanato un’ordinanza (e non una sentenza), dalla quale si ricava il convincimento che non si sia trattato di legittima difesa e nemmeno di eccesso colposo, ma che in ordine alla quantificazione della pena apre una “breccia” nel Codice Rosso di portata potenzialmente ampia.

La Corte, «visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 27 comma 1 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 577 comma 3 del codice penale nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza ai sensi dell’articolo 69 codice penale delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario in relazione al fatto commesso contro l’ascendente dall’articolo 577 comma 1 numero 1 del codice penale. Sospende il giudizio fino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. L’udienza è tolta».

I giudici della Corte hanno dunque sollevato una questione di legittimità della norma, introdotta dal cosiddetto ”Codice Rosso”, che in questi casi (omicidio aggravato dal vincolo di parentela) vieta di poter dichiarare la prevalenza di alcune attenuanti e quindi di poter applicare uno sconto di pena. 

È stata la difesa a chiedere che venisse sollevata la questione. Ovviamente la richiesta era in subordine rispetto a quella di conferma della sentenza di assoluzione di primo grado.

Tecnicamente, la riforma del 2019, il Codice Rosso, non solo ha inasprito le pene per gli autori di reati commessi in contesti familiari, ma ha altresì inserito nel codice penale una norma che impedisce di considerare prevalenti talune attenuanti sull’aggravante del vincolo di parentela, per evitare l’applicazione di pene poco severe nei casi di violenza endofamiliare. 

La Corte ha dunque escluso la legittima difesa, manifestando l’intenzione di voler riformare così la decisione del primo grado e accogliendo la tesi dell’accusa; tuttavia ha riconosciuto che Alex, a causa del gravissimo contesto familiare in cui ha vissuto per anni con un padre violento, meritasse le attenuanti generiche e quella della provocazione.

Ogni attenuante dovrebbe fornire la possibilità di ridurre la pena di un terzo. Però in questo caso, in virtù della riforma del 2019, esse possono essere riconosciute solo come equivalenti, e non come prevalenti, alle aggravanti. 

Questa situazione, ad avviso della difesa, genera una disparità di trattamento perché Alex verrebbe condannato alla stessa pena di uno che non merita le attenuanti. La Corte ha dunque accolto questa lettura della norma e ha investito la Consulta della questione.

Anche il pubblico ministero si è detto favorevole a sollevare il dubbio. Comunque aveva chiesto 14 anni, la pena minima possibile per un omicidio volontario, considerata altresì la semi infermità mentale del ragazzo accertata da una perizia psichiatrica. 

La Corte, in sintesi, ha sospeso la Camera di Consiglio, escludendo la legittima difesa, quindi ritenendo di dover condannare Alex. Però, ai fini della quantificazione della pena, ha rimesso gli atti ai giudici costituzionali.

I possibili due scenari: qualora la Consulta ritenesse incostituzionale quella parte della norma, per Alex le attenuanti sarebbero riconosciute prevalenti sulle aggravanti e quindi potrebbe essere condannato a 7 o 8 anni di reclusione. 

Se invece rigettasse la questione di incostituzionalità verrebbe condannato a 14 anni di carcere. 

Quanto fin qui esposto, lungi dal voler essere una disanima sulla vicenda umana e processuale di Alex (su cui non è nostra intenzione esprimere alcun giudizio, né etico, né tantomeno giuridico), rappresenta una doverosa riflessione sulle potenziali modificazioni del Codice Rosso; norma che per un’associazione come Fermiconlemani, da sempre impegnata nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di violenza, rappresenta (pur con le debite riserve) una risposta efficace sul piano repressivo a molte fattispecie incidenti sui fenomeni di violenza domestica e di genere.

Pierfrancesco Impedovo


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